Ultimo aggiornamento 19.11.2024, 16:27
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER MANIFESTAZIONI:
Rientrano nella seguente tipologia le manifestazioni che soddisfano TUTTE le condizioni di seguito elencate:
Il luogo di svolgimento è uno dei siti inclusi in questo elenco. Tale elenco è stato redatto secondo i criteri della D.G.R. 06/08/2001, n. 85–3802 “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio” e allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale.
Ogni manifestazione organizzata al di fuori dei siti inclusi nel suddetto elenco dovrà essere richiesta unicamente tramite l’istanza di autorizzazione ordinaria.
L'orario di svolgimento è compreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00, per un massimo di 30 giornate all'anno totali su ogni sito, anche non consecutive.
Il conteggio delle 30 giornate all'anno comprende anche quelle in cui gli eventi si svolgono oltre le 22:00 e fino alle 24:00, ma in quest'ultimo caso è possibile richiedere in forma semplificata soltanto le prime 3 giornate per ogni anno (intese come giornate totali sul determinato sito, non per ciascun evento), mentre dalla quarta giornata dell'anno in poi con orario notturno sarà necessario utilizzare l’istanza di autorizzazione ordinaria.
A titolo esemplificativo:
a) manifestazione della durata di 3 giorni, con orario 10:00-15:00: l'istanza è in forma semplificata.
b) manifestazione della durata di 7 giorni, con orario 12:00-22:00: l'istanza è in forma semplificata.
c) manifestazione della durata di 3 giorni, con orario 22:00-24:00: l'istanza è in forma semplificata solo se in precedenza, su quello stesso sito, non sono stati organizzati altri eventi in orario notturno, anche non dallo stesso organizzatore. In caso contrario, l'istanza è in forma ordinaria.
d) manifestazione della durata di 7 giorni, con orario 15:00-24:00: l'istanza è in forma ordinaria, visto che in ogni caso si supererebbe il limite di 3 giornate annue con orario notturno.
Un elenco delle giornate autorizzate durante l’anno in corso (in orario diurno e notturno) è sempre visionabile a questo link.
Le immissioni sonore, da calcolare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non devono essere superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
Le istanze di autorizzazione semplificate per manifestazioni devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte della Città.