Ultimo aggiornamento 17.04.2021, 22:03
I requisiti acustici passivi rappresentano una delle caratteristiche specifiche degli elementi costruttivi di un edificio, i quali devono essere caratterizzati da specifiche prestazioni di isolamento ai rumori. Il DPCM 5/12/1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, in funzione della destinazione d’uso dell’immobile.
Le verifiche previsionali e conclusive del rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono regolamentate dall'art. 25 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e dall'art. 72 del Regolamento Edilizio.
Per le modalità di presentazione occorre invece riferirsi all'art. 26 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli edifici è richiesta limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.
Ai sensi del DPCM 5/12/1997, l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente è riferito ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. In analogia, per quanto concerne le emissioni derivanti da impianti continuo o discontinuo e calpestio, si ritiene che le verifiche attinenti il rumore trasmesso siano da riferirsi ad unità immobiliari diverse.
No, in quanto trattasi di impianto di tipo domestico. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Titolo V del regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino.
In caso di presenza di infrastrutture di trasporto rumorose, ai sensi del DPR 18 novembre 1998, n. 459 e del DPR 30 Marzo 2004, n. 142, deve essere assicurato il rispetto del 40 dB(A) Leq notturno per tutti i ricettori di carattere abitativo. Tale limite deve essere valutato al centro della stanza, a finestre chiuse e all'altezza di 1,5 metri dal pavimento. È necessario pertanto eseguire gli interventi necessari al rispetto di tale limite. Si ricorda tuttavia che le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette sono soggette ad agevolazione fiscale, purché sia certificato il raggiungimento degli standard acustici previsti dalla legge (cfr. Circolare Min. Finanze del 24/02/1998 n. 57).
A partire dal 2010 la Città controlla a campione i requisiti acustici dei nuovi edifici residenziali al fine di tutelare maggiormente i cittadini dall’inquinamento acustico. Per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata.