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FAQ - Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici degli edifici

Ultimo aggiornamento 17.04.2021, 22:03

  1. Cosa si intende per requisiti acustici degli edifici?

  2. Come è regolamentata la redazione della verifica del rispetto dei requisiti acustici degli edifici nella Città di Torino? Con che modalità deve essere presentata?

  3. In caso di intervento di recupero sottotetto devo presentare la valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi?

  4. La verifica dei parametri di rumorosità provenienti da impianti e il livello di rumore da calpestio devono deve essere verificati anche all'interno della stessa unità immobiliare?

  5. Nel presentare una pratica che prevede anche l’installazione di un impianto di climatizzazione a servizio dell’unità residenziale oggetto di intervento, occorre allegare la valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici per tale impianto?

  6. In caso di cambio d’uso occorre eseguire interventi di miglioramento in facciata?

  7. Vengono eseguiti controlli in opera da parte delle Città sul rispetto dei requisiti acustici?

  1. Cosa si intende per requisiti acustici passivi degli edifici?

    I requisiti acustici passivi rappresentano una delle caratteristiche specifiche degli elementi costruttivi di un edificio, i quali devono essere caratterizzati da specifiche prestazioni di isolamento ai rumori. Il DPCM 5/12/1997, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, in funzione della destinazione d’uso dell’immobile.

  2. Come è regolamentata la redazione della verifica del rispetto dei requisiti acustici degli edifici nella Città di Torino? Con che modalità deve essere presentata?

    Le verifiche previsionali e conclusive del rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono regolamentate dall'art. 25 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e dall'art. 72 del Regolamento Edilizio.

    Per le modalità di presentazione occorre invece riferirsi all'art. 26 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

  3. In caso di intervento di recupero sottotetto devo presentare la valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi?

    Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli edifici è richiesta limitatamente agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti.

  4. La verifica dei parametri di rumorosità provenienti da impianti e il livello di rumore da calpestio devono deve essere verificati anche all'interno della stessa unità immobiliare?

    Ai sensi del DPCM 5/12/1997, l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente è riferito ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. In analogia, per quanto concerne le emissioni derivanti da impianti continuo o discontinuo e calpestio, si ritiene che le verifiche attinenti il rumore trasmesso siano da riferirsi ad unità immobiliari diverse.

  5. Nel presentare una pratica che prevede anche l’installazione di un impianto di climatizzazione a servizio dell’unità residenziale oggetto di intervento, occorre allegare la valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi per tale impianto?

    No, in quanto trattasi di impianto di tipo domestico. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del Titolo V del regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino.

  6. In caso di cambio d’uso occorre eseguire interventi di miglioramento in facciata?

    In caso di presenza di infrastrutture di trasporto rumorose, ai sensi del DPR 18 novembre 1998, n. 459 e del DPR 30 Marzo 2004, n. 142, deve essere assicurato il rispetto del 40 dB(A) Leq notturno per tutti i ricettori di carattere abitativo. Tale limite deve essere valutato al centro della stanza, a finestre chiuse e all'altezza di 1,5 metri dal pavimento. È necessario pertanto eseguire gli interventi necessari al rispetto di tale limite. Si ricorda tuttavia che le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette sono soggette ad agevolazione fiscale, purché sia certificato il raggiungimento degli standard acustici previsti dalla legge (cfr. Circolare Min. Finanze del 24/02/1998 n. 57).

  7. Vengono eseguiti controlli in opera da parte delle Città sul rispetto dei requisiti acustici?

    A partire dal 2010 la Città controlla a campione i requisiti acustici dei nuovi edifici residenziali al fine di tutelare maggiormente i cittadini dall’inquinamento acustico. Per approfondimenti si rimanda alla pagina dedicata.


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