Ultimo aggiornamento 17.04.2021, 22:04
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
La redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è regolamentata dall'art. 23 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
Per le modalità di presentazione occorre invece riferirsi all'art. 26 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
Nel caso in cui vengano installati nuovi impianti è necessario descrivere dettagliatamente le sorgenti rumorose, indicare i dati di targa relativi alla potenza acustica, la loro ubicazione, nonché indicare l’esatto posizionamento su elaborato planimetrico. Se sono presenti ricettori nell’area di studio, occorre stimare il livello differenziale in facciata o negli ambienti abitativi nelle condizioni di potenziale massima criticità. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti.
Si, come richiamato al punto n) dell’allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616, le operazioni di carico e scarico delle merci in prossimità di ricettori vanno valutate nella documentazione di impatto acustico. Se svolte su area dedicata sono soggette alla valutazione del criterio differenziale di immissione.
No, in quanto la loro accensione è da considerarsi evento sonoro singolarmente identificabile di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona ai fini della valutazione del livello di rumore ambientale, ai sensi del DM 16 marzo 1998. Relativamente alle verifiche periodiche di tali impianti permane l'obbligo di autorizzazione in deroga al rumore ai sensi del Titolo IV del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico nell'eventualità in cui sia previsto il superamento dei limiti vigenti.
In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'ufficio che istruisce la pratica richiedere, nell’ambito della medesima, l’esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell’opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione finale deve essere inviata alla Città di Torino, secondo le modalità già utilizzate per l’invio della Valutazione Previsionale, dandone avviso via mail all'indirizzo: adempimentiambientali@comune.torino.it
La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all’ARPA, secondo quanto previsto al § 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616.
No, la relazione, per poter essere considerata valida, deve essere OBBLIGATORIAMENTE sottoscritta anche dal proponente l’intervento o dal procuratore.
La misura di livello residuo deve essere effettuata con analoghe modalità̀ impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici: può essere all’interno o in facciata dei ricettori individuati. Il tempo di misura può essere anche relativamente breve (10 minuti) in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno, rispettando il principio secondo il quale la valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale.
I risultati di misura devono essere presentati in una relazione che contenga almeno i dati elencati nell’allegato D del Decreto 16/03/1998. Si precisa che, specialmente nei casi dubbi, viene richiesto di presentare documentazione fotografica dei punti presso i quali si sono effettuati i rilievi (si deve vedere chiaramente il posizionamento del microfono) e di allegare i dettagli orari, il tracciato temporale dei rilievi fonometrici condotti e la verifica della ricerca di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, nonché eventualmente di ripetere la misura, anche in contradditorio con ARPA Piemonte.