Ultimo aggiornamento 07.02.2024, 15:37
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.
La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata alle pratiche edilizie, relative alla costruzione di nuove unità immobiliari di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento in una delle stesse tipologie:
La redazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è regolamentata dall'art. 24 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
Per le modalità di presentazione occorre invece riferirsi all'art. 26 del Regolamento acustico comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.
La documentazione di clima acustico deve essere redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in quanto è la figura professionale abilitata ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
La relazione deve seguire i criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762.
La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore presenti nell’area di ricognizione o insediabili nella stessa.
È anche possibile semplificarla in funzione della tipologia di intervento e in questo caso può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 5 della Deliberazione citata a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l’inutilità di ciascuna informazione omessa.
La valutazione di clima acustico prioritariamente deve elencare e descrivere le principali sorgenti sonore individuate nell’area di ricognizione, anche in relazione agli specifici obblighi di risanamento delle specifiche sorgenti sonore.
La tabella seguente indica, nel caso più frequentemente riscontrabile per la Città di Torino di nuovo insediamento o cambio d’uso residenziale, quali sorgenti sonore devono essere ricercate e valutate nell’area di ricognizione.
INTERVENTO EDILIZIO | SORGENTE SONORA: TRAFFICO VEICOLARE | SORGENTE SONORA: TRAFFICO FERROVIARIO | SORGENTE SONORA: FISSA (*) |
---|---|---|---|
NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE (nuova costruzione, completamento; demolizione e ricostruzione, ...) | Sì | Sì | Sì |
CAMBIO D’USO TOTALE VERSO DESTINAZIONE RESIDENZIALE | Sì | Sì | Sì |
CAMBIO D’USO PARZIALE VERSO DESTINAZIONE RESIDENZIALE: nel fabbricato non sono presenti altre unità immobiliari residenziali |
Sì | Sì | Sì |
CAMBIO D’USO PARZIALE VERSO DESTINAZIONE RESIDENZIALE: nel fabbricato sono presenti altre unità immobiliari residenziali |
Sì (**) | Sì (**) | Sì (***) |
(*) attività soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico di cui all’art. 23 del Regolamento comunale
(**) si ritengono soggette alla valutazione solo le sorgenti sonore che richiedano mitigazioni ad integrazione di quanto già previsto o attuato dal piano di risanamento delle infrastrutture stesse (DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762 ). Ad esempio, qualora con il recupero sottotetto, si sia venuta a creare una nuova unità immobiliare o una porzione di essa non protetta da schermature acustiche già realizzate, la valutazione di clima acustico andrà redatta.
(***) in questo specifico caso, se non sono presenti sorgenti sonore nell’area di ricognizione, il professionista incaricato di presentare la pratica edilizia può allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta si sensi del DPR 445/00 in merito all’assenza di sorgenti sonore significative nell’area, ovvero impianti, opere, insediamenti o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 10, comma 1, della L.R. n. 52/2000. L’Amministrazione comunale si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Si ritiene opportuno che il professionista incaricato di presentare la pratica edilizia supporti il Tecnico Competente in Acustica nella redazione dei punti 1 e 2 del §5 della DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762.
Nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico, si chiede di valutare (eventualmente strumentalmente) il contributo sul clima acustico delle attività e/o impianti commerciali/artigianali prossimi alla nuova unità abitativa, anche con riferimento alla propagazione per via strutturale (ove presente), verificando inoltre il rispetto del criterio differenziale ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.
Occorre pertanto quantificare tramite misure o simulazioni il livello differenziale (diurno, notturno o entrambi), all’interno o in facciata dell’insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti individuata.
Inoltre, la previsione deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale (diurno o notturno), esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati così come previsto nella D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762.
Devono essere descritti gli interventi di mitigazione previsti dal proponente e la stima quantificata dei benefici da essi derivanti, da definire in accordo con il proprietario e il conduttore della sorgente fissa, a salvaguardia dell’insediamento in progetto. Verrà successivamente formalizzato da parte della Città un piano di risanamento acustico ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. n. 52 del 25 ottobre 2000.
Le postazioni microfoniche, finalizzate all’individuazione del clima acustico, dovranno essere scelte in base alle reali o ipotizzate posizioni dei ricettori maggiormente o potenzialmente più disturbati in accordo con quanto previsto dal D.M.A. 16/03/1998, Allegato C – Metodologia di misura del rumore stradale e dalla norma UNI 11143-2. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità̀ e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore. In caso di superamento dei limiti dovranno essere previsti gli interventi di bonifica necessari al rispetto dei limiti presso i futuri recettori. Occorre procedere per punti ed effettuare i rilievi fonometrici secondo le metodiche di seguito descritte in ordine di preferenza:
La normativa prevede la definizione di apposite fasce di pertinenza all’interno delle quali valgono specifici limiti di rumore per ogni singola infrastruttura, stradale o ferroviaria, definite rispettivamente dal DPR n. 142 del 30/03/2004 e dal DPR n. 459 del 18/11/1998.
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DMA 29/11/2000 il rumore immesso nell’area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture. La lettura dei citati disposti normativi suggerisce che nelle zone di sovrapposizione di due o più fasce di pertinenza appartenenti a infrastrutture diverse debbano essere rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
Ai fini della valutazione si può considerare quanto indicato all’art. 4 comma 3 del DMA 29/11/2000, applicando il criterio riportato nell’allegato 4, ovvero: date N sorgenti, la soglia Ls cui deve pervenire ogni singola sorgente è Ls = Llimite – 10*log10(N)
Se il livello equivalente di rumore immesso da una sorgente è inferiore di 10 dB(A) rispetto al livello della sorgente avente massima immissione ed inferiore al livello di soglia calcolato con il numero di sorgenti diminuito di 1, il contributo della sorgente può̀ essere trascurato.
I risultati di misura devono essere presentati in una relazione che contenga almeno i dati elencati nell’allegato D del Decreto 16/03/1998. Si precisa che, specialmente nei casi dubbi o di rilevante scostamento dei livelli misurati dai dati in possesso della Città o stimati nell’ambito della mappatura acustica, viene richiesto di presentare documentazione fotografica dei punti presso i quali è posizionato il microfono (si deve vedere chiaramente il posizionamento del microfono) e di allegare i dettagli orari, i livelli percentili, il tracciato temporale dei rilievi fonometrici condotti e la verifica della ricerca di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza e la verifica della ricerca di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, nonché eventualmente di ripetere la misura, anche in contradditorio con ARPA Piemonte.
Se a seguito dell’esame del clima acustico è emerso un superamento dei limiti assoluti nel periodo diurno e/o notturno, si richiede, in ordine di priorità e sulla base dell’entità del superamento, di:
In questo caso è necessario contattare l’Ufficio Inquinamento Acustico all'indirizzo adempimentiambientali@comune.torino.it per richiedere informazioni circa il Piano d'azione/Piano di contenimento e l'abbattimento del rumore del gestore della rete ferroviaria, al fine del coordinamento degli interventi di risanamento.
Come chiarito dalla Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale con nota prot. n. 7778 del 21/06/2006, nel caso in cui i limiti di immissione per il contributo da traffico stradale o ferroviario non siano rispettati dovranno essere realizzate opere di mitigazione tali da abbattere il rumore entro i limiti stabiliti per l’infrastruttura stessa. Stante la varietà e l’efficacia delle tipologie di intervento adottabili per la mitigazione del rumore, la Regione Piemonte ritiene non sussistente il caso di situazioni in cui l’obiettivo di mitigazione sia tecnicamente impossibile da raggiungere, ma l’entità della spesa può risultare un opportuno disincentivo alla realizzazione di edifici troppo prossimi alle infrastrutture dei trasporti.