Allegato A - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43
STRALCI DI
PIANO
5. STRALCIO
DEL PIANO PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA: provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla
riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al
controllo delle emissioni dei veicoli circolanti.
Sulla base delle risultanze delle prime elaborazioni dell'inventario delle emissioni, nonché dalle informazioni derivanti dalla valutazione preliminare della qualità dell'aria e tenendo conto delle tendenze e degli sviluppi normativi a protezione dell'ambiente e delle popolazioni esposte, risulta indispensabile intervenire in via prioritaria per la riduzione delle emissioni inquinanti, al fine di prevenire e contenere i superamenti dei limiti di CO, di NO 2 e di O 3 , nonché il mantenimento degli obiettivi di qualità dell'aria, per il Benzene, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), le polveri respirabili (PM10), così come di ridurre la possibilità del verificarsi sul territorio regionale di episodi acuti di inquinamento atmosferico.
La possibilità di superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria si verifica principalmente nelle aree urbane con numero abitanti e densità di popolazione elevati e dove sono localizzate infrastrutture, imprese, attività commerciali e ricreative, arterie di grande comunicazione tali da indurre elevati livelli di traffico.
Dalle elaborazioni contenute nel
documento ioEmissioni relative alla Regione Piemonte CORINAIR
1990lA, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti, risulta
che il contributo del settore dei trasporti alle emissioni totali
è pari al:
· 68% per le emissioni di NO 2
· 60% per le emissioni di CO (con percentuali che arrivano fino
al 90% nei centri urbani)
· 34% per le emissioni di COV
· 31% per le emissioni di CO 2
le emissioni di benzene, non espressamente valutate dal CORINAIR
90, si possono ritenere totalmente attribuibili al settore dei
trasporti.
Al fine di prevenire gli episodi di inquinamento e di migliorare comunque le caratteristiche della qualità dell'aria, risulta prioritario intervenire con provvedimenti stabili e strutturali per ridurre quanto più possibile le emissioni inquinanti dovute al traffico, in particolare nelle aree urbane più densamente popolate.
In questo senso, assumono particolare rilievo le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale dei trasporti, dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, dei Piani generali del traffico urbano, atteso che fra gli obiettivi di detti piani vi è anche la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, il decongestionamento, la razionalizzazione, e la fluidificazione della circolazione.
E' possibile quindi massimizzare gli effetti della politica ambientale e di quella dei trasporti operando in ambiti territoriali coincidenti e perseguendo obiettivi comuni.
Tenendo conto che le misure per
la mobilità sostenibile trovano la giusta collocazione di scala
in un ambito di area vasta, e che con Deliberazione n. 506 - C.R.
14260 del 24.11.98, il Consiglio Regionale del Piemonte ha
provveduto ad identificare le conurbazioni, ovvero le aree urbane
finitime con l'indicazione dei Comuni che ne fanno parte e del
Comune capofila a cui è demandata la redazione del Piano
generale del traffico dell'intera area, si ritiene opportuno che
tutte le azioni e le misure per la mobilità sostenibile siano
destinate in maniera privilegiata verso l'ambito territoriale
delle conurbazioni individuate. L'appartenenza ad una
conurbazione ed il ruolo di capofila sono quindi stati assunti
fra i criteri per l'individuazione dei Comuni da assegnare alle
ZONE in cui è stato suddiviso il territorio regionale.
Il presente stralcio di piano, si pone come obiettivo il
miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la
riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante
la razionalizzazione e fluidificazione e decongestionamento della
circolazione, la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto
privato individuale.
Si considera strategico garantire in via preventiva la riduzione
delle emissioni di inquinanti dei veicoli circolanti su tutto il
territorio regionale, attraverso il controllo del rispetto dei
limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dall'art. 2 del
Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio
1996. Infatti, il consuntivo delle campagne di controllo
obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli a motore effettuate
in diverse realtà locali è stato soddisfacente, sia per il
numero degli automezzi che si sono sottoposti al controllo
rispetto al parco circolante, sia per l'accettazione, da parte
della cittadinanza, del principio che ha motivato la campagna
stessa, ossia che una regolare manutenzione del motore porta a
minori consumi e ad un minor inquinamento dell'aria.
Si ritiene inoltre necessario fornire le prime indicazioni,
indirizzi e criteri tendenti alla razionalizzazione e
fluidificazione e decongestionamento della circolazione, alla
riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale.
La revisione e l'aggiornamento e l'integrazione dei provvedimenti
per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli
obiettivi fissati, sono stabiliti con Deliberazione della Giunta
Regionale.
5.1 Provvedimenti
finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei
veicoli circolanti sul territorio regionale
1. E' vietato su tutto il territorio regionale la circolazione
dei veicoli a motore, le cui emissioni inquinanti allo scarico
non risultano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art.
2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
febbraio 1996.
2. A partire dal 1.7.2001, tutti i veicoli a motore immatricolati
da almeno un anno, di proprietà di persone o enti aventi
residenza o sede nella Regione Piemonte, per circolare sul
territorio regionale devono essere in grado di attestare il
rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del
Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio
1996, mediante l'esibizione del "bollino blu" valido su
tutto il territorio nazionale di cui decreto del Ministro dei
trasporti 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato
relativo al controllo delle missioni.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva del
Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, il "bollino
blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti
delle emissioni ha validità 12 mesi per tutti i veicoli
immatricolati dopo il 1 gennaio 1988, mentre per i veicoli
immatricolati antecedentemente a tale data la documentazione in
questione ha validità semestrale
4. Il bollino di cui al precedente comma è rilasciato
dall'ufficio provinciale della MCTC e dalle imprese o consorzi o
società consortili o imprese di autoriparazione previste
dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo
codice della strada" e dal Decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994, autorizzate dalla
Provincia, che espongono all'esterno un contrassegno conforme al
modello allegato alla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici
del 7 luglio 1998.
5. Il contrassegno viene rilasciato, dalla Provincia alle imprese
che aderiscono al protocollo "Bollino Blu", su domanda
degli interessati e previa sottoscrizione del disciplinare
approvato dalla Regione Piemonte, e facente parte integrante del
protocollo.
6. In conformità con quanto previsto della Direttiva del
Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998, la circolazione
dinamica sul territorio regionale in assenza di bollino blu sarà
punita sensi dell'articolo 7, comma 13 del Decreto legislativo
285/92 "Nuovo codice della strada", con la sanzione
amministrativa da lire 121.200 a lire 484.800. Alla polizia
municipale e agli organismi di vigilanza individuati dai comuni
compete la verifica dell'ottemperanza di quanto disposto dal
presente provvedimento.
7. Gli autoveicoli a motore in possesso del bollino blu e della
relativa documentazione di rito, rilasciato da altra regione o
provincia sono autorizzati alla circolazione sul territorio
regionale.
5.2 PROVVEDIMENTI
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE
AL TRAFFICO NEI COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE 1 E 2.
La possibilità di raggiungimento dei limiti e degli obiettivi di
qualità dell'aria, si verifica principalmente nelle aree urbane
dove risiede una elevata percentuale della popolazione
piemontese; peraltro la conformazione dei centri urbani
piemontesi e le sinergie che si sono create fra territori
finitimi dovute alla presenza di infrastrutture, imprese,
attività commerciali e ricreative che possono generare elevati
quantitativi di emissione ed indurre elevati livelli di traffico,
fanno sì che i fenomeni di inquinamento investano in modo
pressoché uniforme territori di più comuni.
Al fine della prevenzione dell'inquinamento e per evitare che
vengano raggiunti o superati i limiti e gli obiettivi di qualità
dell'aria, le Province, nella predisposizione dei Piani per il
miglioramento progressivo dell'aria ambiente prevedono, per i
territori dei comuni assegnati alle ZONE 1 e 2, misure atte alla
razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della
circolazione, nonché alla riduzione dell'uso del mezzo di tra
sporto privato individuale.
Le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto 27 marzo 1998 si
applicano a tutti Comuni assegnati alle ZONE 1 e 2; pertanto
tutte le imprese e gli enti con più di 300 dipendenti devono
predisporre il piano spostamento casa-lavoro e trasmetterlo al
comune capofila della propria conurbazione.
Presso l'ufficio tecnico del traffico del comune capofila di ogni
conurbazione, viene individuato un Responsabile della mobilità
dell'area e istituita una struttura di supporto e di
coordinamento tra i responsabili della mobilità aziendale. Detta
struttura mantiene i collegamenti con la Provincia e con le
amministrazioni comunali che fanno parte della conurbazione e con
le aziende di trasporto che operano sul territorio.
La struttura stimola associazioni e imprese ad organizzare
servizi di uso collettivo ottimale di mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi, con alimentazione
a gas naturale o GPL, ecc).
I piani di spostamento casa-lavoro delle imprese e degli enti
sono valutati dal Responsabile della mobilità dell'area, che
sulla base dell'esame congiunto di tutti i piani presentati e
delle diverse misure e servizi messi in atto dalle imprese ed
enti, dell'analisi territoriale della mobilità, individua le
sinergie interaziendali e le eventuali soluzioni aggiuntive atte
a migliorare i servizi offerti e a ridurre ulteriormente
l'utilizzo del mezzo individuale di trasporto.
Il Responsabile della mobilità dell'area, in accordo con la
Provincia, elabora gli indirizzi per il miglioramento della
mobilità della conurbazione, finalizzati alla razionalizzazione
complessiva degli spostamenti effettuati con mezzi pubblici e
privati, tenendo conto dei piani di mobilità aziendali, che
fanno parte integrante dei Piani generali del traffico della
conurbazione, di competenza del Comune capofila della
conurbazione medesima.
La Provincia, nei Piani per il
miglioramento progressivo dell'aria ambiente, individua i
provvedimenti strutturali a medio e lungo termine e le azioni
necessarie per il migliora mento della mobilità nelle Zone 1 e 2
e per la razionalizzazione complessiva degli spostamenti
effettuati con mezzi pubblici e privati.
Il Responsabile della mobilità dell'area coadiuva la Provincia
nella predisposizione dei Piani per il miglioramento progressivo
dell'aria ambiente e concorda con i responsabili della mobilità
aziendali le procedure e le azioni da mettere in atto sulla base
dei suddetti Piani provinciali.
Specifiche risorse anche a integrazione di quelle eventualmente
destinate dallo Stato saranno rese disponibili per l'attuazione
di interventi di razionalizzazione della mobilità e di riduzione
delle emissioni dai mezzi di trasporto utilizzati, contenuti nei
Piani generali del traffico delle Conurbazioni.
6. STRALCIO DEL PIANO PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: Indirizzi per la gestione di episodi
acuti di inquinamento atmosferico
6.1 PROVVEDIMENTI PER LA ZONA A
Ai fini della classificazione del territorio regionale per la
programmazione e la gestione degli interventi a difesa della
qualità dell'aria sono individuati, per l'assegnazione alla ZONA
A, quei Comuni facenti parte delle aree metropolitane o delle
conurbazioni, dove risiede una elevata percentuale della
popolazione piemontese, in cui sono presenti sor genti con
rilevante potenzialità emissiva e infrastrutture, imprese,
attività commerciali e ricreative, arterie di grande
comunicazione, tali da indurre elevati livelli di traffico, e
nelle quali, in caso di manifestarsi di condizioni meteorologiche
sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e persistenti nel
tempo, il Sistema regionale di rilevamento della qualità
dell'aria abbia evidenziato il rischio di superamento dei limiti
di attenzione e di allarme.
I Comuni assegnati alla ZONA A sono identificati, ai sensi
dell'art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, come
territori nei quali i livelli di uno o più inquinanti comportano
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme ed è pertanto possibile che si verifichino episodi acuti
di inquinamento atmosferico (art. 3 del D.M. 20.5.91: Criteri per
l'elaborazione dei piani e dell'art. 9 del D.M. 20.5.91: Criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria).
In questi territori si applicano i disposti del D.M. 15 aprile
1994 ("Norme tecniche in materia di livelli e di stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane") e successive modifiche e integrazioni, come
stabilito dal presente Piano stralcio.
Ai fini della verifica del raggiungimento dei limiti di
attenzione e di allarme gli inquinanti sono rilevati sulla base
delle misure effettuate dal sistema regionale di rilevamento
della qualità dell'aria gestito dall'ARPA tenendo conto, per
ogni conurbazione, dell'insieme dei punti di misura esistenti
sull'area stessa, e con le modalità di seguito indicate.
Gli inquinanti sono rilevati sulla base di cicli di monitoraggio
di 24 ore consecutive.
Per gli inquinanti NO 2 e CO, il ciclo di monitoraggio si
riferisce ai valori medi orari, a partire dal valore orario
dell'ora 07 fino al valore orario dell'ora 06 del giorno successi
vo (ora solare).
Per gli inquinanti SO 2 e polveri totali il ciclo di monitoraggio
si riferisce al valore medio delle 24 ore, a partire dalle ore 00
fino alle ore 24 dello stesso giorno (ora solare).
Lo stato di attenzione o di allarme è raggiunto quando al
termine del ciclo di monitoraggio, si rileva per uno o più
inquinanti, il superamento dei rispettivi livelli di attenzione o
di allarme in un numero di stazioni di rilevamento pari o
superiore a quello indicato nella tabella, con un minimo di due
stazioni con valori superiori ai limiti.
Inquinante | livello di attenzione | livello di allarme | stazioni |
Biossido di zolfo | 125 mg/m3 | 250 mg/m 3 | 50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C |
Particelle sospese totali | 150 mg/m 3 | 300 mg/m 3 | 50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C |
Biossido di azoto | 200 mg/m3 | 400 mg/m3 | 50% del totale delle stazioni di tipo A, B |
Monossido di carbonio | 15 mg/m3 | 30 mg/m3 | 50% del totale delle stazioni di tipo A, C |
Per la ZONA A dell'area
metropolitana di Torino, in considerazione dell'elevata densità
di popolazione residente nella Città di Torino, della mobilità
in ingresso e in uscita, e delle specifiche caratteristiche del
sistema di monitoraggio, lo stato di attenzione e di allarme è
raggiunto quando le condizioni previste nella tabella si
verificano o per l'intera area o per la sola Città di Torino.
Il Dipartimento dell'ARPA, preposto alla gestione del sistema
regionale di rilevamento della qualità dell'aria comunica,
secondo un protocollo predefinito e concordato con la Regione, la
Provincia e i Sindaci dei Comuni interessati, i livelli degli
inquinanti rilevati sul territorio della Zona A ed il
raggiungimento delle condizioni di attenzione o di allarme alla
Regione, alla Provincia e ai Sindaci dei Comuni inseriti nella
Zona A. La comunicazione contiene anche indicazioni relative alle
previsioni sull'evoluzione della situazione, utili a giudicare la
tendenza al ridimensionamento o all'acutizzazione del fenomeno.
La Provincia a seguito della comunicazione dell'ARPA provvede
alla dichiarazione del lo stato di attenzione o di allarme e alla
emanazione dei provvedimenti necessari così come definiti nel
Piano di azione.
I Piani di azione di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 4
agosto 1999 n. 351, sostituisco no i Piani di intervento
operativo di cui all'art. 9 del D.M. 20.5.91: Criteri per la
raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.
Nell'ambito dei Piani per il miglioramento dell'aria ambiente,
predisposti per i Comuni assegnati alla ZONA 1 e 2, le Province,
in qualità di Autorità competente alla gestione delle
situazioni di rischio, in accordo con i Comuni interessati,
elaborano infatti i Piani di azione volti alla gestione degli
stati di attenzione e di allarme ed al contenimento degli episodi
acuti di inquinamento atmosferico, alla riduzione del rischio di
raggiungimento degli stati di allarme, al contenimento
dell'entità dei superamenti, al ripristino delle condizioni di
rispetto dei limiti di qualità dell'aria.
Nei Piani di azione, tenendo conto dei presenti criteri, sono
stabiliti, per ciascuna delle possibili situazioni di superamento
dei valori di attenzione o di allarme, ulteriori azioni e
interventi specifici che devono essere attuati per la riduzione
delle emissioni dovute al traffico, agli impianti per il
riscaldamento di ambienti, agli impianti produttivi; sono
altresì definiti i soggetti ai quali sono rivolte le diverse
azioni, le procedure operative, le modalità ed i tempi di
attuazione.
I provvedimenti previsti nei piani di azione devono riguardare:
· riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare;
· interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle
operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani
(diversificazione di orari ed itinerari);
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti
termici civili;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti
produttivi, sia termici che tecnologici;
· interventi specifici per gli impianti individuati come
"sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle
emissioni, per l'adozione di procedure di contenimento delle
emissioni concordate con la Provincia.
La scelta dei provvedimenti da mettere in atto viene effettuata
sulla base dell'entità della riduzione delle emissioni
necessaria per ripristinare le condizioni di qualità dell'aria.
Questa viene valutata tenendo conto dell'entità del superamento
e dell'estensione del fenomeno. La riduzione delle emissioni
viene imputata alle categorie di sorgenti maggiormente
significative e sensibili alla riduzione e tenendo conto della
necessità di escludere dai provvedimenti gli insediamenti, gli
impianti ed i servizi individuati come "essenziali".
Le informazioni riguardanti le emissioni per l'intero territorio
regionale sono periodica mente aggiornate nell'inventario
regionale delle emissioni e più dettagliate e specifiche
informazioni per ogni conurbazione sono definite sulla base degli
ulteriori approfondimenti territoriali e settoriali derivanti
dagli inventari provinciali delle emissioni.
Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 marzo 1998, le imprese e gli
enti con più di trecento dipendenti insediate nel territorio
della Zona A, predispongono il piano di spostamento casa-lavoro
del proprio personale. In tale piano devono prevedere anche le
misure straordinarie che possono essere realizzate qualora si
verifichino stati di attenzione e di allarme e devono individuare
i soggetti che, a causa dell'isolamento della residenza e del
percorso da effettuare, non possono essere inseriti nel programma
di riduzione dell'utilizzo del proprio mezzo individuale di
trasporto.
I piani di spostamento casa-lavoro delle imprese e degli enti
sono valutati dal i.Responsabile della mobilità" dell'area,
che sulla base delle diverse misure straordinarie che possono
essere messe in atto da imprese ed enti, coadiuva la Provincia
nella predisposizione del Piani di azione, e nella individuazione
dei dipendenti che possono essere esclusi dai provvedimenti
relativi alla limitazione del traffico.
Il Responsabile della mobilità dell'area concorda con i
responsabili della mobilità aziendali le procedure e le azioni
da mettere in atto a seguito della dichiarazione dello stato di
attenzione e di allarme.
Le imprese che possiedono impianti definiti "sorgenti
puntuali" nell'ambito dell'inventario regionale delle
emissioni devono fornire alla Provincia le informazioni
necessarie per individuare assetti di emissione diversificati e
progressivamente ridotti, che possano essere adottati dagli
impianti per la riduzione delle emissioni degli inquinanti per i
quali sono fissati limiti di attenzione e di allarme.
La Provincia, d'intesa con i Comuni, individua gli insediamenti,
gli impianti ed i servizi "essenziali" che possono
essere esclusi dalla applicazione dei provvedimenti di riduzione
delle emissioni in occasione della dichiarazione degli stati di
attenzione e di allarme.
Per la gestione delle situazioni di attenzione o di allarme, la
Provincia in accordo con i Comuni assegnati alla Zona A, deve
attivare una rete di informazione nei confronti di:
· i cittadini residenti nella Zona A;
· le Aziende che gestiscono pubblici servizi (trasporti,
energia, raccolta rifiuti, gas, acqua, ecc.);
· il Responsabile della mobilità di area ed i responsabili
della mobilità aziendale;
· le associazioni di categoria;
· i mezzi di comunicazione (televisione, radio, giornali, ecc.);
· gli impianti produttivi definiti come "sorgenti
puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni);
· le scuole di ogni ordine e grado;
· le forze dell'ordine (vigili urbani, Carabinieri, Polizia):
che permetta di fornire un idoneo livello di conoscenza sulla
evoluzione della situazione, nonché sulle raccomandazioni,
prescrizioni e limitazioni contenute nei Piani di azione, che
devono essere messe in atto.
I provvedimenti assunti a seguito della dichiarazione dello stato
di attenzione o dello stato di allarme cessano i loro effetti
qualora, al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero, non
sussistono più le condizioni che hanno determinato la
dichiarazione dello stato di attenzione o di allarme e la
Provincia abbia provveduto alla relativa comunicazione a tutti i
soggetti interessati.
6.1.1 Provvedimenti da assumere in caso di superamento
del livello di attenzione o di allarme per gli inquinanti:
Biossido di azoto (NO 2 ), Monossido di Carbonio (CO).
Al raggiungimento dello stato di attenzione come sopra indicato,
la Provincia attiva il relativo Piano di azione e provvede,
attraverso la rete di comunicazione, ad informare in merito alla
situazione in atto ed a raccomandare a tutti i soggetti
comportamenti volti a ridurre le emissioni degli inquinanti
oggetto del superamento dei livelli di attenzione.
Il Responsabile della mobilità dell'area mette in atto le
procedure e le azioni concordate a seguito della dichiarazione
dello stato di attenzione.
Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di
attenzione, a meno che le previsioni meteorologiche facciano
prevedere la cessazione dello stato di attenzione, la Provincia
dichiara lo stato di allarme ed adotta i provvedimenti previsti
nel Piano d'azione, che devono essere messi in atto dal giorno
successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare;
· interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle
operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti
termici civili;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti
produttivi, sia termici che tecnologici;
· interventi specifici per gli impianti individuati come
"sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle
emissioni, per l'adozione delle procedure specifiche di
contenimento delle emissioni, concordate con la Provincia.
Al superamento del limite di allarme, a meno che le previsione
meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale
condizione, la Provincia adotta ulteriori provvedimenti di
inasprimento, previsti nel Piano d'azione, che devono essere
messi in atto dal giorno successivo.
Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di
allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano
prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i
provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel
Piano d'azione, che devo no essere messi in atto dal giorno
successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· blocco totale del traffico privato;
· chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti
termici civili;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti
produttivi, sia termici che tecnologici;
· interventi specifici per gli impianti individuati come
"sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle
emissioni, per la prosecuzione delle procedure di contenimento
delle emissioni concordate con la Provincia.
Dopo il 5° giorno consecutivo di perdurare dello stato di
allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano
prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i
provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel
Piano di azione, che devo no essere messi in atto dal giorno
successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non
individuati come "essenziali";
· ulteriore riduzione delle emissioni dagli impianti termici
civili
6.1.2 Provvedimenti da assumere in caso di superamento
dei livelli di attenzione o di allarme per gli inquinanti:
Biossido di zolfo (SO2) e polveri totali sospese.
Al raggiungimento dello stato di attenzione come sopra indicato,
la Provincia attiva il relativo Piano di azione e provvede,
attraverso la rete di comunicazione, ad informare in merito alla
situazione in atto ed a raccomandare a tutti i soggetti
comportamenti volti a ridurre le emissioni degli inquinanti
oggetto del superamento dei livelli di attenzione, con
particolare riguardo al funzionamento degli impianti produttivi e
termici civili che utilizzano combustibili liquidi o solidi,
nonché dei veicoli ad accensione spontanea.
Il Responsabile della mobilità dell'area mette in atto le
procedure e le azioni concordate a seguito della dichiarazione
dello stato di attenzione.
Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di
attenzione, a meno che le previsioni meteorologiche facciano
prevedere la cessazione dello stato di attenzione, la Provincia
dichiara lo stato di allarme ed adotta i provvedimenti previsti
nel Piano d'azione, che devono essere messi in atto dal giorno
successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· riduzione delle emissioni dovute ai mezzi di trasporto privati
ad accensione spontanea;
· interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle
operazione di distribuzione delle merci nei centri urbani;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti
termici civili, che utilizzano combustibili liquidi o solidi;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti
produttivi con emissioni di anidride solforosa e polveri, nonché
per la produzione di energia alimentati con combustibili liquidi
o solidi;
· interventi specifici per gli impianti individuati come
"sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle
emissioni, per l'adozione delle procedure specifiche di
contenimento delle emissioni, concordate con la Provincia.
Al superamento del limite di allarme, a meno che le previsioni
meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale
condizione, la Provincia adotta ulteriori provvedimenti di
inasprimento, previsti nel Piano d'azione, che devono essere
messi in atto dal giorno successivo.
Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di
allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano
prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i
provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel
Piano d'azione, che devo no essere messi in atto dal giorno
successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· blocco totale del traffico per i veicoli privati ad accensione
spontanea;
· chiusura di tutte le scuole che utilizzano combustibili
liquidi o solidi;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti
termici civili che utilizzano combustibili liquidi o solidi;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti
produttivi con emissioni di anidride solforosa e polveri, nonché
per la produzione di energia alimentati con combustibili liquidi
o solidi;
· interventi specifici per gli impianti individuati come
"sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle
emissioni, per la prosecuzione delle procedure di contenimento
delle emissioni concordate con la Provincia.
Dopo il 5° giorno consecutivo di perdurare dello stato di
allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano
prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i
provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel
Piano di azione, che devo no essere messi in atto dal giorno
successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non
individuati come "essenziali", con emissioni di
anidride solforosa e polveri, o che utilizzano combustibili
liquidi o solidi;
· ulteriore riduzione delle emissioni dagli impianti termici
civili che utilizzano combustibili liquidi o solidi.
6.2 PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI
LIVELLI DI ATTENZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO
La Valutazione preliminare della qualità dell'aria ha
evidenziato che la possibilità di superamento dei valori limite,
dei valori di attenzione e di allarme per l'Ozono riguarda, in
particolari condizioni climatiche, tutto il territorio regionale
o più probabilmente tutto il bacino padano. L'Ozono è infatti
l'unico tra gli inquinanti esaminati che non evidenzia alcun
coefficiente di correlazione tra popolazione e concentrazioni e
anche la correlazione tra altezza sul mare e concentrazione è
molto modesta e probabilmente non significativa.
La verifica del raggiungimento dei limiti di attenzione e di
allarme per l'Ozono avviene su tutto il territorio regionale,
sulla base delle misure effettuate dal sistema regionale di
rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPA, tenendo
conto in particolare dei punti di misura significativi per la
rete nazionale e regionale per la sorveglianza del l'Ozono.
Le concentrazioni di Ozono sono rilevate sulla base di cicli di
monitoraggio di 24 ore consecutive; il ciclo di monitoraggio si
riferisce ai valori medi orari, a partire dal valore orario
dell'ora 07 fino al valore orario dell'ora 06 del giorno
successivo (ora solare).
Lo stato di attenzione o di allarme è raggiunto quando al
termine del ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento del
livello di attenzione o di allarme in una qualsiasi delle
stazioni di tipo A o D collocata nel territorio della Provincia.
Livello di attenzione | Livello di allarme | |
Ozono | 180 mg/m 3 | 360 mg/m 3 |
Al raggiungimento del livello di
attenzione o di allarme la Provincia informa la popolazione
invitandola ad assumere comportamenti in linea con le
raccomandazioni che verranno approvate dalla Giunta regionale
entro 60 giorni dall'emanazione del presente Piano.