Allegato A - Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43

STRALCI DI PIANO
5. STRALCIO DEL PIANO PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti.

Sulla base delle risultanze delle prime elaborazioni dell'inventario delle emissioni, nonché dalle informazioni derivanti dalla valutazione preliminare della qualità dell'aria e tenendo conto delle tendenze e degli sviluppi normativi a protezione dell'ambiente e delle popolazioni esposte, risulta indispensabile intervenire in via prioritaria per la riduzione delle emissioni inquinanti, al fine di prevenire e contenere i superamenti dei limiti di CO, di NO 2 e di O 3 , nonché il mantenimento degli obiettivi di qualità dell'aria, per il Benzene, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), le polveri respirabili (PM10), così come di ridurre la possibilità del verificarsi sul territorio regionale di episodi acuti di inquinamento atmosferico.

La possibilità di superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria si verifica principalmente nelle aree urbane con numero abitanti e densità di popolazione elevati e dove sono localizzate infrastrutture, imprese, attività commerciali e ricreative, arterie di grande comunicazione tali da indurre elevati livelli di traffico.

Dalle elaborazioni contenute nel documento ioEmissioni relative alla Regione Piemonte CORINAIR 1990lA, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti, risulta che il contributo del settore dei trasporti alle emissioni totali è pari al:
· 68% per le emissioni di NO 2
· 60% per le emissioni di CO (con percentuali che arrivano fino al 90% nei centri urbani)
· 34% per le emissioni di COV
· 31% per le emissioni di CO 2
le emissioni di benzene, non espressamente valutate dal CORINAIR 90, si possono ritenere totalmente attribuibili al settore dei trasporti.

Al fine di prevenire gli episodi di inquinamento e di migliorare comunque le caratteristiche della qualità dell'aria, risulta prioritario intervenire con provvedimenti stabili e strutturali per ridurre quanto più possibile le emissioni inquinanti dovute al traffico, in particolare nelle aree urbane più densamente popolate.

In questo senso, assumono particolare rilievo le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale dei trasporti, dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, dei Piani generali del traffico urbano, atteso che fra gli obiettivi di detti piani vi è anche la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, il decongestionamento, la razionalizzazione, e la fluidificazione della circolazione.

E' possibile quindi massimizzare gli effetti della politica ambientale e di quella dei trasporti operando in ambiti territoriali coincidenti e perseguendo obiettivi comuni.

Tenendo conto che le misure per la mobilità sostenibile trovano la giusta collocazione di scala in un ambito di area vasta, e che con Deliberazione n. 506 - C.R. 14260 del 24.11.98, il Consiglio Regionale del Piemonte ha provveduto ad identificare le conurbazioni, ovvero le aree urbane finitime con l'indicazione dei Comuni che ne fanno parte e del Comune capofila a cui è demandata la redazione del Piano generale del traffico dell'intera area, si ritiene opportuno che tutte le azioni e le misure per la mobilità sostenibile siano destinate in maniera privilegiata verso l'ambito territoriale delle conurbazioni individuate. L'appartenenza ad una conurbazione ed il ruolo di capofila sono quindi stati assunti fra i criteri per l'individuazione dei Comuni da assegnare alle ZONE in cui è stato suddiviso il territorio regionale.

Il presente stralcio di piano, si pone come obiettivo il miglioramento delle emissioni di tutti i mezzi di trasporto, la riduzione delle emissioni complessive dovute al traffico mediante la razionalizzazione e fluidificazione e decongestionamento della circolazione, la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale.

Si considera strategico garantire in via preventiva la riduzione delle emissioni di inquinanti dei veicoli circolanti su tutto il territorio regionale, attraverso il controllo del rispetto dei limiti e delle prescrizioni tecniche stabiliti dall'art. 2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996. Infatti, il consuntivo delle campagne di controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli a motore effettuate in diverse realtà locali è stato soddisfacente, sia per il numero degli automezzi che si sono sottoposti al controllo rispetto al parco circolante, sia per l'accettazione, da parte della cittadinanza, del principio che ha motivato la campagna stessa, ossia che una regolare manutenzione del motore porta a minori consumi e ad un minor inquinamento dell'aria.

Si ritiene inoltre necessario fornire le prime indicazioni, indirizzi e criteri tendenti alla razionalizzazione e fluidificazione e decongestionamento della circolazione, alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale.

La revisione e l'aggiornamento e l'integrazione dei provvedimenti per la mobilità sostenibile, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

5.1 Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale

1. E' vietato su tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore, le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.

2. A partire dal 1.7.2001, tutti i veicoli a motore immatricolati da almeno un anno, di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte, per circolare sul territorio regionale devono essere in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996, mediante l'esibizione del "bollino blu" valido su tutto il territorio nazionale di cui decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle missioni.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni ha validità 12 mesi per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1988, mentre per i veicoli immatricolati antecedentemente a tale data la documentazione in questione ha validità semestrale

4. Il bollino di cui al precedente comma è rilasciato dall'ufficio provinciale della MCTC e dalle imprese o consorzi o società consortili o imprese di autoriparazione previste dall'art.80 comma 8 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994, autorizzate dalla Provincia, che espongono all'esterno un contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998.

5. Il contrassegno viene rilasciato, dalla Provincia alle imprese che aderiscono al protocollo "Bollino Blu", su domanda degli interessati e previa sottoscrizione del disciplinare approvato dalla Regione Piemonte, e facente parte integrante del protocollo.

6. In conformità con quanto previsto della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998, la circolazione dinamica sul territorio regionale in assenza di bollino blu sarà punita sensi dell'articolo 7, comma 13 del Decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada", con la sanzione amministrativa da lire 121.200 a lire 484.800. Alla polizia municipale e agli organismi di vigilanza individuati dai comuni compete la verifica dell'ottemperanza di quanto disposto dal presente provvedimento.

7. Gli autoveicoli a motore in possesso del bollino blu e della relativa documentazione di rito, rilasciato da altra regione o provincia sono autorizzati alla circolazione sul territorio regionale.

5.2 PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DOVUTE AL TRAFFICO NEI COMUNI ASSEGNATI ALLE ZONE 1 E 2.

La possibilità di raggiungimento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria, si verifica principalmente nelle aree urbane dove risiede una elevata percentuale della popolazione piemontese; peraltro la conformazione dei centri urbani piemontesi e le sinergie che si sono create fra territori finitimi dovute alla presenza di infrastrutture, imprese, attività commerciali e ricreative che possono generare elevati quantitativi di emissione ed indurre elevati livelli di traffico, fanno sì che i fenomeni di inquinamento investano in modo pressoché uniforme territori di più comuni.

Al fine della prevenzione dell'inquinamento e per evitare che vengano raggiunti o superati i limiti e gli obiettivi di qualità dell'aria, le Province, nella predisposizione dei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente prevedono, per i territori dei comuni assegnati alle ZONE 1 e 2, misure atte alla razionalizzazione, fluidificazione e decongestionamento della circolazione, nonché alla riduzione dell'uso del mezzo di tra sporto privato individuale.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto 27 marzo 1998 si applicano a tutti Comuni assegnati alle ZONE 1 e 2; pertanto tutte le imprese e gli enti con più di 300 dipendenti devono predisporre il piano spostamento casa-lavoro e trasmetterlo al comune capofila della propria conurbazione.

Presso l'ufficio tecnico del traffico del comune capofila di ogni conurbazione, viene individuato un Responsabile della mobilità dell'area e istituita una struttura di supporto e di coordinamento tra i responsabili della mobilità aziendale. Detta struttura mantiene i collegamenti con la Provincia e con le amministrazioni comunali che fanno parte della conurbazione e con le aziende di trasporto che operano sul territorio.

La struttura stimola associazioni e imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi, con alimentazione a gas naturale o GPL, ecc).

I piani di spostamento casa-lavoro delle imprese e degli enti sono valutati dal Responsabile della mobilità dell'area, che sulla base dell'esame congiunto di tutti i piani presentati e delle diverse misure e servizi messi in atto dalle imprese ed enti, dell'analisi territoriale della mobilità, individua le sinergie interaziendali e le eventuali soluzioni aggiuntive atte a migliorare i servizi offerti e a ridurre ulteriormente l'utilizzo del mezzo individuale di trasporto.

Il Responsabile della mobilità dell'area, in accordo con la Provincia, elabora gli indirizzi per il miglioramento della mobilità della conurbazione, finalizzati alla razionalizzazione complessiva degli spostamenti effettuati con mezzi pubblici e privati, tenendo conto dei piani di mobilità aziendali, che fanno parte integrante dei Piani generali del traffico della conurbazione, di competenza del Comune capofila della conurbazione medesima.

La Provincia, nei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente, individua i provvedimenti strutturali a medio e lungo termine e le azioni necessarie per il migliora mento della mobilità nelle Zone 1 e 2 e per la razionalizzazione complessiva degli spostamenti effettuati con mezzi pubblici e privati.

Il Responsabile della mobilità dell'area coadiuva la Provincia nella predisposizione dei Piani per il miglioramento progressivo dell'aria ambiente e concorda con i responsabili della mobilità aziendali le procedure e le azioni da mettere in atto sulla base dei suddetti Piani provinciali.

Specifiche risorse anche a integrazione di quelle eventualmente destinate dallo Stato saranno rese disponibili per l'attuazione di interventi di razionalizzazione della mobilità e di riduzione delle emissioni dai mezzi di trasporto utilizzati, contenuti nei Piani generali del traffico delle Conurbazioni.

6. STRALCIO DEL PIANO PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: Indirizzi per la gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico

6.1 PROVVEDIMENTI PER LA ZONA A

Ai fini della classificazione del territorio regionale per la programmazione e la gestione degli interventi a difesa della qualità dell'aria sono individuati, per l'assegnazione alla ZONA A, quei Comuni facenti parte delle aree metropolitane o delle conurbazioni, dove risiede una elevata percentuale della popolazione piemontese, in cui sono presenti sor genti con rilevante potenzialità emissiva e infrastrutture, imprese, attività commerciali e ricreative, arterie di grande comunicazione, tali da indurre elevati livelli di traffico, e nelle quali, in caso di manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e persistenti nel tempo, il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria abbia evidenziato il rischio di superamento dei limiti di attenzione e di allarme.

I Comuni assegnati alla ZONA A sono identificati, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, come territori nei quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ed è pertanto possibile che si verifichino episodi acuti di inquinamento atmosferico (art. 3 del D.M. 20.5.91: Criteri per l'elaborazione dei piani e dell'art. 9 del D.M. 20.5.91: Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria).

In questi territori si applicano i disposti del D.M. 15 aprile 1994 ("Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane") e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dal presente Piano stralcio.

Ai fini della verifica del raggiungimento dei limiti di attenzione e di allarme gli inquinanti sono rilevati sulla base delle misure effettuate dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPA tenendo conto, per ogni conurbazione, dell'insieme dei punti di misura esistenti sull'area stessa, e con le modalità di seguito indicate.

Gli inquinanti sono rilevati sulla base di cicli di monitoraggio di 24 ore consecutive.

Per gli inquinanti NO 2 e CO, il ciclo di monitoraggio si riferisce ai valori medi orari, a partire dal valore orario dell'ora 07 fino al valore orario dell'ora 06 del giorno successi vo (ora solare).

Per gli inquinanti SO 2 e polveri totali il ciclo di monitoraggio si riferisce al valore medio delle 24 ore, a partire dalle ore 00 fino alle ore 24 dello stesso giorno (ora solare).

Lo stato di attenzione o di allarme è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio, si rileva per uno o più inquinanti, il superamento dei rispettivi livelli di attenzione o di allarme in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore a quello indicato nella tabella, con un minimo di due stazioni con valori superiori ai limiti.

Inquinante livello di attenzione livello di allarme stazioni
Biossido di zolfo 125 mg/m3 250 mg/m 3 50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C
Particelle sospese totali 150 mg/m 3 300 mg/m 3 50% del totale delle stazioni di tipo A, B, C
Biossido di azoto 200 mg/m3 400 mg/m3 50% del totale delle stazioni di tipo A, B
Monossido di carbonio   15 mg/m3   30 mg/m3 50% del totale delle stazioni di tipo A, C

 

Per la ZONA A dell'area metropolitana di Torino, in considerazione dell'elevata densità di popolazione residente nella Città di Torino, della mobilità in ingresso e in uscita, e delle specifiche caratteristiche del sistema di monitoraggio, lo stato di attenzione e di allarme è raggiunto quando le condizioni previste nella tabella si verificano o per l'intera area o per la sola Città di Torino.

Il Dipartimento dell'ARPA, preposto alla gestione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria comunica, secondo un protocollo predefinito e concordato con la Regione, la Provincia e i Sindaci dei Comuni interessati, i livelli degli inquinanti rilevati sul territorio della Zona A ed il raggiungimento delle condizioni di attenzione o di allarme alla Regione, alla Provincia e ai Sindaci dei Comuni inseriti nella Zona A. La comunicazione contiene anche indicazioni relative alle previsioni sull'evoluzione della situazione, utili a giudicare la tendenza al ridimensionamento o all'acutizzazione del fenomeno.

La Provincia a seguito della comunicazione dell'ARPA provvede alla dichiarazione del lo stato di attenzione o di allarme e alla emanazione dei provvedimenti necessari così come definiti nel Piano di azione.

I Piani di azione di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, sostituisco no i Piani di intervento operativo di cui all'art. 9 del D.M. 20.5.91: Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.

Nell'ambito dei Piani per il miglioramento dell'aria ambiente, predisposti per i Comuni assegnati alla ZONA 1 e 2, le Province, in qualità di Autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio, in accordo con i Comuni interessati, elaborano infatti i Piani di azione volti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme ed al contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, alla riduzione del rischio di raggiungimento degli stati di allarme, al contenimento dell'entità dei superamenti, al ripristino delle condizioni di rispetto dei limiti di qualità dell'aria.

Nei Piani di azione, tenendo conto dei presenti criteri, sono stabiliti, per ciascuna delle possibili situazioni di superamento dei valori di attenzione o di allarme, ulteriori azioni e interventi specifici che devono essere attuati per la riduzione delle emissioni dovute al traffico, agli impianti per il riscaldamento di ambienti, agli impianti produttivi; sono altresì definiti i soggetti ai quali sono rivolte le diverse azioni, le procedure operative, le modalità ed i tempi di attuazione.


I provvedimenti previsti nei piani di azione devono riguardare:
· riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare;
· interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani (diversificazione di orari ed itinerari);
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti termici civili;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti produttivi, sia termici che tecnologici;
· interventi specifici per gli impianti individuati come "sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni, per l'adozione di procedure di contenimento delle emissioni concordate con la Provincia.
La scelta dei provvedimenti da mettere in atto viene effettuata sulla base dell'entità della riduzione delle emissioni necessaria per ripristinare le condizioni di qualità dell'aria.

Questa viene valutata tenendo conto dell'entità del superamento e dell'estensione del fenomeno. La riduzione delle emissioni viene imputata alle categorie di sorgenti maggiormente significative e sensibili alla riduzione e tenendo conto della necessità di escludere dai provvedimenti gli insediamenti, gli impianti ed i servizi individuati come "essenziali".

Le informazioni riguardanti le emissioni per l'intero territorio regionale sono periodica mente aggiornate nell'inventario regionale delle emissioni e più dettagliate e specifiche informazioni per ogni conurbazione sono definite sulla base degli ulteriori approfondimenti territoriali e settoriali derivanti dagli inventari provinciali delle emissioni.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 marzo 1998, le imprese e gli enti con più di trecento dipendenti insediate nel territorio della Zona A, predispongono il piano di spostamento casa-lavoro del proprio personale. In tale piano devono prevedere anche le misure straordinarie che possono essere realizzate qualora si verifichino stati di attenzione e di allarme e devono individuare i soggetti che, a causa dell'isolamento della residenza e del percorso da effettuare, non possono essere inseriti nel programma di riduzione dell'utilizzo del proprio mezzo individuale di trasporto.

I piani di spostamento casa-lavoro delle imprese e degli enti sono valutati dal i.Responsabile della mobilità" dell'area, che sulla base delle diverse misure straordinarie che possono essere messe in atto da imprese ed enti, coadiuva la Provincia nella predisposizione del Piani di azione, e nella individuazione dei dipendenti che possono essere esclusi dai provvedimenti relativi alla limitazione del traffico.

Il Responsabile della mobilità dell'area concorda con i responsabili della mobilità aziendali le procedure e le azioni da mettere in atto a seguito della dichiarazione dello stato di attenzione e di allarme.

Le imprese che possiedono impianti definiti "sorgenti puntuali" nell'ambito dell'inventario regionale delle emissioni devono fornire alla Provincia le informazioni necessarie per individuare assetti di emissione diversificati e progressivamente ridotti, che possano essere adottati dagli impianti per la riduzione delle emissioni degli inquinanti per i quali sono fissati limiti di attenzione e di allarme.


La Provincia, d'intesa con i Comuni, individua gli insediamenti, gli impianti ed i servizi "essenziali" che possono essere esclusi dalla applicazione dei provvedimenti di riduzione delle emissioni in occasione della dichiarazione degli stati di attenzione e di allarme.

Per la gestione delle situazioni di attenzione o di allarme, la Provincia in accordo con i Comuni assegnati alla Zona A, deve attivare una rete di informazione nei confronti di:
· i cittadini residenti nella Zona A;
· le Aziende che gestiscono pubblici servizi (trasporti, energia, raccolta rifiuti, gas, acqua, ecc.);
· il Responsabile della mobilità di area ed i responsabili della mobilità aziendale;
· le associazioni di categoria;
· i mezzi di comunicazione (televisione, radio, giornali, ecc.);
· gli impianti produttivi definiti come "sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni);
· le scuole di ogni ordine e grado;
· le forze dell'ordine (vigili urbani, Carabinieri, Polizia):
che permetta di fornire un idoneo livello di conoscenza sulla evoluzione della situazione, nonché sulle raccomandazioni, prescrizioni e limitazioni contenute nei Piani di azione, che devono essere messe in atto.

I provvedimenti assunti a seguito della dichiarazione dello stato di attenzione o dello stato di allarme cessano i loro effetti qualora, al termine del ciclo di monitoraggio giornaliero, non sussistono più le condizioni che hanno determinato la dichiarazione dello stato di attenzione o di allarme e la Provincia abbia provveduto alla relativa comunicazione a tutti i soggetti interessati.

6.1.1 Provvedimenti da assumere in caso di superamento del livello di attenzione o di allarme per gli inquinanti: Biossido di azoto (NO 2 ), Monossido di Carbonio (CO).

Al raggiungimento dello stato di attenzione come sopra indicato, la Provincia attiva il relativo Piano di azione e provvede, attraverso la rete di comunicazione, ad informare in merito alla situazione in atto ed a raccomandare a tutti i soggetti comportamenti volti a ridurre le emissioni degli inquinanti oggetto del superamento dei livelli di attenzione.

Il Responsabile della mobilità dell'area mette in atto le procedure e le azioni concordate a seguito della dichiarazione dello stato di attenzione.

Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di attenzione, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione dello stato di attenzione, la Provincia dichiara lo stato di allarme ed adotta i provvedimenti previsti nel Piano d'azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare;
· interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle operazioni di distribuzione delle merci nei centri urbani;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti termici civili;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti produttivi, sia termici che tecnologici;
· interventi specifici per gli impianti individuati come "sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni, per l'adozione delle procedure specifiche di contenimento delle emissioni, concordate con la Provincia.

Al superamento del limite di allarme, a meno che le previsione meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta ulteriori provvedimenti di inasprimento, previsti nel Piano d'azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo.

Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel Piano d'azione, che devo no essere messi in atto dal giorno successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· blocco totale del traffico privato;
· chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti termici civili;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti produttivi, sia termici che tecnologici;
· interventi specifici per gli impianti individuati come "sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni, per la prosecuzione delle procedure di contenimento delle emissioni concordate con la Provincia.

Dopo il 5° giorno consecutivo di perdurare dello stato di allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel Piano di azione, che devo no essere messi in atto dal giorno successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non individuati come "essenziali";
· ulteriore riduzione delle emissioni dagli impianti termici civili

6.1.2 Provvedimenti da assumere in caso di superamento dei livelli di attenzione o di allarme per gli inquinanti: Biossido di zolfo (SO2) e polveri totali sospese.

Al raggiungimento dello stato di attenzione come sopra indicato, la Provincia attiva il relativo Piano di azione e provvede, attraverso la rete di comunicazione, ad informare in merito alla situazione in atto ed a raccomandare a tutti i soggetti comportamenti volti a ridurre le emissioni degli inquinanti oggetto del superamento dei livelli di attenzione, con particolare riguardo al funzionamento degli impianti produttivi e termici civili che utilizzano combustibili liquidi o solidi, nonché dei veicoli ad accensione spontanea.

Il Responsabile della mobilità dell'area mette in atto le procedure e le azioni concordate a seguito della dichiarazione dello stato di attenzione.

Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di attenzione, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione dello stato di attenzione, la Provincia dichiara lo stato di allarme ed adotta i provvedimenti previsti nel Piano d'azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· riduzione delle emissioni dovute ai mezzi di trasporto privati ad accensione spontanea;
· interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle operazione di distribuzione delle merci nei centri urbani;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti termici civili, che utilizzano combustibili liquidi o solidi;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti produttivi con emissioni di anidride solforosa e polveri, nonché per la produzione di energia alimentati con combustibili liquidi o solidi;
· interventi specifici per gli impianti individuati come "sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni, per l'adozione delle procedure specifiche di contenimento delle emissioni, concordate con la Provincia.

Al superamento del limite di allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta ulteriori provvedimenti di inasprimento, previsti nel Piano d'azione, che devono essere messi in atto dal giorno successivo.

Dopo il 3° giorno consecutivo di perdurare dello stato di allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel Piano d'azione, che devo no essere messi in atto dal giorno successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· blocco totale del traffico per i veicoli privati ad accensione spontanea;
· chiusura di tutte le scuole che utilizzano combustibili liquidi o solidi;
· interventi per la limitazione delle emissioni dagli impianti termici civili che utilizzano combustibili liquidi o solidi;
· interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti produttivi con emissioni di anidride solforosa e polveri, nonché per la produzione di energia alimentati con combustibili liquidi o solidi;
· interventi specifici per gli impianti individuati come "sorgenti puntuali" nell'inventario regionale delle emissioni, per la prosecuzione delle procedure di contenimento delle emissioni concordate con la Provincia.

Dopo il 5° giorno consecutivo di perdurare dello stato di allarme, a meno che le previsioni meteorologiche facciano prevedere la cessazione di tale condizione, la Provincia adotta i provvedimenti, che si aggiungono ai precedenti, previsti nel Piano di azione, che devo no essere messi in atto dal giorno successivo e devono soddisfare i criteri seguenti:
· chiusura di tutti gli insediamenti, impianti e servizi non individuati come "essenziali", con emissioni di anidride solforosa e polveri, o che utilizzano combustibili liquidi o solidi;
· ulteriore riduzione delle emissioni dagli impianti termici civili che utilizzano combustibili liquidi o solidi.

6.2 PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI ATTENZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO

La Valutazione preliminare della qualità dell'aria ha evidenziato che la possibilità di superamento dei valori limite, dei valori di attenzione e di allarme per l'Ozono riguarda, in particolari condizioni climatiche, tutto il territorio regionale o più probabilmente tutto il bacino padano. L'Ozono è infatti l'unico tra gli inquinanti esaminati che non evidenzia alcun coefficiente di correlazione tra popolazione e concentrazioni e anche la correlazione tra altezza sul mare e concentrazione è molto modesta e probabilmente non significativa.

La verifica del raggiungimento dei limiti di attenzione e di allarme per l'Ozono avviene su tutto il territorio regionale, sulla base delle misure effettuate dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPA, tenendo conto in particolare dei punti di misura significativi per la rete nazionale e regionale per la sorveglianza del l'Ozono.

Le concentrazioni di Ozono sono rilevate sulla base di cicli di monitoraggio di 24 ore consecutive; il ciclo di monitoraggio si riferisce ai valori medi orari, a partire dal valore orario dell'ora 07 fino al valore orario dell'ora 06 del giorno successivo (ora solare).

Lo stato di attenzione o di allarme è raggiunto quando al termine del ciclo di monitoraggio, si rileva il superamento del livello di attenzione o di allarme in una qualsiasi delle stazioni di tipo A o D collocata nel territorio della Provincia.

  Livello di attenzione Livello di allarme
Ozono 180 mg/m 3 360 mg/m 3

Al raggiungimento del livello di attenzione o di allarme la Provincia informa la popolazione invitandola ad assumere comportamenti in linea con le raccomandazioni che verranno approvate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'emanazione del presente Piano.