Allegato 2

DECRETO 21 aprile 1999, n.163
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.
(vedi GU n. 135 del 11-6-1999)
note:
Entrata in vigore del decreto: 26/6/1999

RAPPORTO ANNUALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA


Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale, per gli inquinanti normati, e di informazione sulle misure di prevenzione già adottate, sui risultati ottenuti e su quelli previsti sulla base delle misure programmate.


Il rapporto contiene:

  1. un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate;
  2. l'inventario aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di sorgenti;
  3. le informazioni sull'andamento dei parametri meteoclimatici;
  4. le mappe della concentrazione degli inquinanti in relazione al loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando eventualmente le misure con le simulazioni modellistiche;
  5. la valutazione della qualità dell'aria e dei fattori meteoclimatici ed antropici coinvolti;
  6. la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
  7. le misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 1 ed a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
  8. i programmi di rilevazione per l'anno successivo;
  9. sulla base delle valutazioni effettuate sub d), e), f) e g), l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore.