Allegato 1

DECRETO 21 aprile 1999, n.163
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.
(vedi GU n. 135 del 11-6-1999)
note:
Entrata in vigore del decreto: 26/6/1999

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA QUALITA' DELL'ARIA

  1. La valutazione preliminare e' finalizzata alla definizione, relativamente agli inquinanti normati, dello stato della qualità dell'aria nel territorio comunale al 1998, sulla base delle informazioni fornite dalle reti di rilevamento e dalle campagne di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili, campionatori passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonché dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e dall'impiego di modelli certificati da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute dai Governi a livello nazionale o internazionale o validati secondo procedure documentate.
  2. In via generale, viene seguita la seguente procedura:
    1. organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni fisse o da campagne di misura e i dati metereologici disponibili;
    2. integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati sub a);
    3. redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale;
    4. se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le misurazione sub a) e b) con i dati sub c) per valutare la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti;
    5. presentare i risultati ottenuti dalla valutazione in forma di mappe del territorio comunale in cui vengano individuate le aree in cui sono superati o sono a rischio di superamento i livelli di attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità dell'aria;
    6. effettuare una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
    7. sulla base delle valutazioni effettuate sub e) e f), individuare le aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore;
    8. stabilire le prime misure di prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle sorgenti stazionarie e mobili.