DECRETO 21 aprile 1999, n.163
Regolamento recante norme
per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione. (vedi GU n. 135
del 11-6-1999)
note - Entrata in vigore del decreto:
26/6/1999
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 con i commi 2, 3, 4, 5 e 6. (in corsivo le parti soppresse) |
2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413. 3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996. |
2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99. in cui sussiste il superamento
ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme
previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi
di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di
cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre
disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell’articolo
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall’articolo 54,
comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267.
3. In relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con particolare
riferimento al benzo(a)pirene, i sindaci dei comuni individuati all’allegato
III del decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994 e dei comuni,
con popolazione inferiore, per i quali la situazione meteoclimatica e l’entità
delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dell’obiettivo
di qualità individuato nel predetto decreto, nonché i sindaci
degli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento e tutela
della qualità dell’aria di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei relativi stralci,
adottano le misure di cui al comma 2 sulla base dei piani di risanamento e tutela
della qualità dell’aria di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 203/88.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, il riferimento ai piani e ai
programmi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, contenuto
nel comma 2, si intende effettuato ai piani di risanamento e tutela della qualità
dell’aria di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n.
203. Il riferimento ai valori limite previsti dalla vigente normativa si intende
effettuato all’obiettivo di qualità vigente per il benzo(a)pirene.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino all’entrata in
vigore del decreto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
n. 351/99, relativo agli inquinanti di cui al punto 9, II parte, dell’allegato
I al medesimo decreto legislativo.
6. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2 possono vietare la circolazione
nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo
almeno annuale delle emissioni secondo la procedure previste dal decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.
L'art. 2 è stato soppresso dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (in corsivo le parti soppresse) |
Art. 2. 1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienta unità sanitaria locale (AUSL): a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto; b) al termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto. 2. I sindaci di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al pubblico della valutazione preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano copia al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità. |
Art. 3.
L'art. 3 è stato sostituito dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (in corsivo le parti soppresse) |
1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase di prima applicazione e successivamente entro il 1 febbraio di ogni anno, sulla base del rapporto annuale di cui allo stesso articolo 2, comma 1, dispongono le misure programmate, permanenti o periodiche, di limitazione o divieto della circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo quanto indicato dal successivo articolo 4. 2. Le misure di cui al precedente comma devono essere adottate in zone del centro abitato per ridurre i livelli di inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale, sulla qualità dell'aria, in cui sia dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obbiettivo di qualità di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Le zone del centro abitato in cui vengono applicate le misure devono essere di estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche in altre aree. 3. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il rapporto annuale sulla qualità dell'aria individui aree in cui si verificano nell'arco dell'anno superamenti significativi e frequenti dei livelli di attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui ai commi 1 nelle zone di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a quelli indicati nel comma 2 e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7. 4. Le misure di cui ai precedenti commi, sono inserite, a cura della provincia e della regione, nel piano di intervento operativo di cui all'articolo 9, del decreto 20 maggio 1991 e nei piani di risanamento della qualità dell'aria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n. 203. 5. Le misure di cui al comma 1 hanno efficacia, almeno annuale, e possono essere modificate nel corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero di peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti in un periodo rappresentativo. 6. Qualora non siano disponibili i dati necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare non venga predisposta in tempo utile, in fase di prima attuazione i sindaci, sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di traffico. |
1. Fino all‘attuazione, da parte delle regioni, degli adempimenti previsti
dall’articolo 7, commi 1 e 2, e dall’articolo 8, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo n. 351/99, continuano ad applicarsi le misure precedentemente
adottate dai sindaci. Tali misure possono essere rimodulate, ai fini del rispetto
dei valori limite e delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa,
sulla base delle previsioni di miglioramento o di peggioramento dello stato
della qualità dell’aria, alla luce delle informazioni rese disponibili
ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 351/99.
2. In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco, delle misure previste
dai piani e dai programmi regionali di cui all’articolo 1, le suddette
misure sono adottate, in via sostitutiva, dalla regione, ai sensi della vigente
normativa, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
L'art. 4 è stato soppresso dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (in corsivo le parti soppresse) |
1. Quando il valore medio annuo di concentrazione del benzene in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad accensione comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamenti rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata, di cui all'allegato 3, punto 1, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità. 3. Quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore, indicate nell'allegato 3, punto 2, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità. 4. Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM10 in atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da motore a accensione spontanea nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli azionati da motore ad accensione spontanea, indicate nell'allegato 3, punto 3, nel caso che il loro contributo, in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità. 5. Sono esentati dalle misure di limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori di handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonchè gli autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un motore termico) e gli autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998. 6. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del parco veicolare. 7. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo delle stesse. |
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994, è sostituito dal seguente:
" 2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo secondo quanto riportato nell'allegato VII.".
Art. 6.
1. Il decreto 23 ottobre 1998, recante l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1998, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 aprile 1999
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro della sanità
Bindi
Visto, il Guardasigilli : Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno
1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 34
Gli allegati I, II e III sono stati soppressi dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 |
NOTE Avvertenza: Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2,
comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale", è il seguente: - L'art. 3, comma 1, della
legge 4 novembre 1997, n. 413, recante "Misure
urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
da benzene", è il seguente: - La direttiva CEE 20 dicembre 1994, n. 63, recante "Controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - seconda serie speciale - n. 365 del 31 dicembre 1994. - La direttiva CEE 27 settembre 1996, n. 62, recante "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - seconda serie speciale - n. 95 del 9 dicembre 1996. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983, reca: "Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno". - Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 16 giugno 1988, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Il D.M. 20 maggio 1991, recante "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991. - Il D.M. 20 maggio 1991 recante "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1992. - Il D.M. 25 novembre 1994 recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 1994. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992. - Il D.M. 5 febbraio 1996, recante "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996. - Il D.M. in data 28 dicembre 1991, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni di autoveicoli, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1992. - Il D.M. in data 29 febbraio 1996, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva n. 94/12/CEE del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996. - Il D.M. in data 4 settembre 1995, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/220/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995. - Il D.M. in data 14 novembre 1997, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore è pubblicata nel supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1998. - Il D.M. in data 23 marzo 1992, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, è pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1992. - Il D.M. 27 maggio 1997, con il quale si è provveduto all'attuazione della direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 1996, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativi alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997. - La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, è pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 226 del 18 agosto 1997. - La direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 recante "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998. - Il D.M. 27 marzo 1998 recante "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998. - L'allegato III al decreto 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, è il seguente: "Allegato III AREE URBANE Le misurazioni prescritte nel presente decreto, hanno il duplice scopo di acquisire conoscenze in modo omogeneo e confrontabile e di ottenere gli elementi per mettere a punto una metodologia e una strategia di misura che possa essere estesa alle reti distribuite sul territorio nazionale. A causa del carattere sperimentale e della complessità del prelievo e dell'analisi, è opportuno che in fase di prima applicazione esse vengano effettuate nelle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive. A tale fine sono state individuate le aree urbane con una popolazione superiore a 150.000 abitanti:
Note all'art. 1: L'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", è il seguente: "Art. 3. - 1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". L'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", è il seguente: "Art. 7 (Regolamentazione
della circolazione nei centri abitati). L'allegato III del D.M. 25 novembre 1994, è riportato nelle note alle premesse. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario), è il seguente: "Art. 4. - 1. Fatte
salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la
esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel
presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In
particolare è di competenza delle regioni: L'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991, recante "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 31 maggio 1991), è il seguente: "Art. 9 (Livelli di
allarme). - Il Ministero dell'ambiente di concerto con il
Ministero della sanità definisce i livelli di attenzione
e di allarme. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7), reca: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano". - Il testo dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", è riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, è riportato nelle note all'art. 1. - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996), reca: "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE". Note all'art. 3: Allegato IV OBIETTIVI DI QUALITÀ PER IL PM10, IL BENZENE GLI IPA CON RIFERIMENTO AL BENZO(A) PIRENE
- L'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994 recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994), è il seguente:
LIVELLI E STATI DI ATTENZIONE E DI ALLARME I livelli di attenzione e di allarme per i singoli inquinanti sono indicati nella tabella I. La media oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nell'arco di ventiquattro ore. Tabella I (7)
(1) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 il limite di 250 microg/mc non può essere superato per più del 2% delle misure valide su base annua e si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi. (2) I valori delle concentrazioni di particelle sospese totali, misurate in modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione degli stati di attenzione e di allarme e ai conseguenti provvedimenti da adottare, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione. (3) Questi valori corrispondono ai valori fissati come standards di qualità nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983. (4) Questi
valori corrispondono rispettivamente alla soglia per l'informazione
alla popolazione e alla soglia di allarme previste dalla
direttiva 92/72/CEE sull'inquinamento dell'aria provocato
dall'ozono". - L'art. 9 del decreto 20 maggio 1991 recante "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991), è il seguente: "Art. 9 (Livelli di
allarme). - Il Ministero dell'ambiente di concerto con il
Ministero della sanità definisce i livelli di attenzione
e di allarme. - L'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, è riportato nelle note all'art. 1. Note all'art. 4: - Il D.M. 25 novembre 1994 recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994. - L'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1988 recante "Mobilità sostenibile nelle aree urbane" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998), è il seguente: "Art. 5. - 1. Nel
rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le
amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti
locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e
dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati,
dovranno prevedere che nella sostituzione degli
autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una
quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o
con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti
alternativi con pari livello di emissioni, dotati di
dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti,
nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati: |