Ultimo aggiornamento 01.02.2024, 18:13
Un sito inquinato è una porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, che presenta livelli di contaminazione del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali e/o sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.
Con la legge n. 42 del 7 aprile 2000 la Regione Piemonte, nel rispetto delle norme e degli indirizzi contenuti nel Decreto legislativo n. 22/97 art. 17 (228 KB) e nel Decreto ministeriale n. 471/99 (650 KB), ha inteso regolamentare in modo puntuale, conformemente a quanto previsto dalla riforma "Bassanini", le proprie funzioni, quelle delle Province, dei Comuni e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), nell'ambito delle bonifiche dei siti inquinati.
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 aprile 2000, n. 42 , “[…] nell'ambito della loro competenza i comuni provvedono, sentito il parere dell'apposita conferenza dei servizi e recepite le eventuali osservazioni della provincia, ad approvare il progetto e ad autorizzare gli interventi previsti, secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 del d.lgs. 22/1997, nonché a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, di cui all'articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997 e relativo regolamento attuativo.
2. I comuni contribuiscono al funzionamento dell'anagrafe regionale dei siti da bonificare con le modalità illustrate negli articoli 5 e 6 […].”
A seguito dell'emanazione del D.lgs. 152/2006, in sostituzione del D.lgs. 22/1997, la L.R. 23 aprile 2007 ha confermato le funzioni amministrative già attribuite a Regione, Province e Comuni dalla L.R. 42/2000.
I procedimenti di bonifica sono procedimenti multifase molto complessi, dal punto di vista sia amministrativo sia tecnico. Tale complessità è rappresentata indicativamente, per i procedimenti ordinari ex art. 242 del Dlgs. 152/2006, nei seguenti flow chart sintetico e flow chart di dettaglio.
Divisione Qualità Ambiente
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