InformAmbiente





Art. 28 NUEA PRG

Ultimo aggiornamento 12.11.2019, 09:34

 L’art. 28 delle Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione (NUEA) del Piano Regolatore Generale del Comune di Torino (PRG) prevede che:

«1 Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale.

2 A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta di piano attuativo e di concessione edilizia una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni del PRG.

3 La convenzione allegata al piano attuativo o ex art.49 comma 5 della L.U.R. o la concessione edilizia regolano le modalità e i tempi di attuazione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale. Tali opere costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione

Si evidenzia che è opportuno che la caratterizzazione di suolo, sottosuolo e falda sia condotta sulla base di un piano di indagini condiviso preliminarmente con il Comune, ed eventualmente Arpa Piemonte, piuttosto che condotta autonomamente, con il rischio di dover ripetere le indagini qualora gli esiti e le modalità di indagine non fossero ritenute esaustive.

Al fine di agevolare i soggetti interessati (proprietari, operatori, professionisti) nella predisposizione della relazione di valutazione della qualità ambientale (VQA) richiesta dall'art. 28, si ritiene utile pubblicare una check-list dei contenuti minimi che devono essere presenti nella relazione.

Si ricorda che per interventi edilizi isolati, nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 28, la relazione VQA dovrà essere allegata alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi.

In caso, invece, di trasformazioni urbanistiche complesse di aree vaste, che coinvolgano aree ed edifici disomogenei sotto il profilo ambientale, sempre nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 28, la relazione VQA dovrà essere predisposta preliminarmente alla richiesta dei titoli abilitativi edilizi, in sede di presentazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo ai Servizi comunali competenti (p.es. Urbanistica), eventualmente anche nel quadro della documentazione ambientale predisposta per le procedure di VAS, quando previste.

L'Ufficio Bonifiche del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali valuterà la relazione VQA, avvalendosi eventualmente di ARPA Piemonte, ed esprimerà formale parere ai Servizi comunali richiedenti.

Si sottolinea, infine, che nel caso le indagini preliminari effettuate nell'ambito della VQA evidenziassero superamenti dei limiti CSC applicabili al sito (cfr. tabelle 1 e 2 allegato V alla parte IV del titolo V del D. Lgs. 152/2006), in funzione della destinazione d'uso dello stesso, come desunta dal PRG vigente, sarà necessario avviare un procedimento di bonifica ai sensi della parte IV del titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Link check-list (formato doc)

Link check-list formato (formato pdf)


Torna indietro | Condizioni d'uso, privacy e cookie | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina