Ultimo aggiornamento 17.03.2020, 15:08
Consiste nell’adozione di una serie di misure che riguardano le diverse fonti sul territorio: Energia, Riscaldamento, Trasporti, Agricoltura.Alcune misure sono mirate agli ambienti urbani/metropolitani ed altre agli ambienti rurali.Il protocollo distingue due livelli di intervento: uno permanente, con una serie di misure strutturali; l’altro temporaneo, che prevede misure da adottare al superamento di determinate soglie (dopo 4 giorni, dopo 10 giorni di sforamenti del limite giornaliero di PM10). I Comuni della Città Metropolitana di Torino coinvolti dai provvedimenti hanno introdotto un ulteriore livello di intervento dopo 20 giorni di superamento. Le principali misure previste dal Protocollo Padano riguardano:
Limitazione della circolazione nel periodo critico (1° ottobre - 31 marzo) per autovetture e veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 3, applicata dal 1° ottobre 2018; progressiva limitazione di autovetture e veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale a Euro 4 (entro il 1° ottobre 2020) ed Euro 5 (entro il 1° ottobre 2025). A queste limitazioni, valide durante tutto il periodo critico, si aggiungono le limitazioni temporanee omogenee che coinvolgono le autovetture di categoria almeno Euro 4 diesel e i veicoli commerciali di categoria almeno Euro 3 diesel al raggiungimento di determinate soglie.
Fino al 31 dicembre 2019, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”; dal 1° gennaio 2020, divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiori a “3 stelle”. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che rispetti le condizioni previste dal d. lgs n. 152/2006 e conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.
Sospensione, differimento o divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bisdel d. lgs n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene. Obbligo di applicare pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l’applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l’interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.
Divieto di incentivazione, nell’utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene.