Come tutti i materiali, i manufatti che contengono l'amianto subiscono, con il passare degli anni, un invecchiamento naturale causato da interventi di manutenzione, di riparazione, ecc.; in questi casi si può generare un inquinamento ambientale a seguito della possibile dispersione in atmosfera di fibre.
Non sempre l'amianto, però, è pericoloso: lo è sicuramente quando può disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana.
La cessazione dell'utilizzo dell'amianto ha fatto sì che l'esposizione a questo inquinante si sia spostata dall'ambiente di lavoro a quello di vita. Le tecniche di prelievo e quelle di analisi sono state affinate ed è aumentata la sensibilità della collettività.
Per maggiori informazioni
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE - Ufficio Amianto
n. tel. +39.011.01126539
e-mail: adempimentiambientali@comune.torino.it
PEC: ambiente@cert.comune.torino.it
La normativa di riferimento
- Legge Ordinaria n. 257 del 27/03/1992 norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.M. del 06/09/94 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- ARPA Piemonte
- Delibera della Giunta Regionale del Piemonte N. 51-2180 del 05/02/2001 (761 KB, PDF): "Approvazione del piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
- D. Lgs. 152 del 3/4/06 “Norme in materia ambientale”. (versione coordinata con modifiche, aggiornata alla L. 11/11/2014 n. 164 di conversione del DL 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia) in vigore dal 12/11/2014) - pdf 4,6 MB
- D.Lgs. 81 del 9/4/08 “Attuaz. Art. 1 L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” “Titolo IX Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” (in sostituz. Art. 34 D.Lgs. 277/91).
- L.R. 30 del 14/10/08 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto”.
- REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013
Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094 - Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici.
- 2013 - B.U. n. 52
D.G.R. 18 Dicembre 2013, n. 25-6899 Approvazione delle Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantita' di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili.
- 16 - Supp. n. 1 al B.U. n. 10
(Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020. Testo del documento.
- 17 - Supp. n. 1 al B.U. n. 04 - D.G.R. 29 Dicembre 2016, n. 58-4532 Definizione delle modalita' di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto. Di seguito il link relativo alla scheda informativa art. 9 L.R. 30/2008 https://www.regione.piemonte.it/web/media/9927 (per aprire il modulo occorre salvare la pagina che si apre in PDF).
- 017 - B.U. n. 03 - D.G.R. 12 Dicembre 2016, n. 13-4341 DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi... attivita' di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione.